Nei procedimenti giudiziari Civili e Penali il Giudice può richiedere delle Consulenze Tecniche, con la finalità di far luce su alcuni aspetti attraverso valutazioni specialistiche. All’interno di queste Consulenze, ogni parte ha possibilità di nominare un proprio Consulente Tecnico o CTP. Il Consulente di Parte deve avere una formazione in Psicologia forense o criminologia e fornisce assistenza alla parte che lo nomina durante l’indagine d’ufficio predisposta dal Giudice. Il CTP accompagna la parte nella comprensione di aspetti tecnici della propria disciplina. Ha inoltre un fondamentale ruolo di gestione e mediazione delle dinamiche che possono instaurarsi tra le parti.
Tra i compiti assolti dal consulente di parte: partecipa ai colloqui, osserva e supervisiona le metodologie impiegate dal Consulente d’Ufficio o Perito; richiede approfondimenti se necessario; formula osservazioni durante gli accertamenti peritali. Collabora con il CTU o col Perito anche al fine di tutelare e salvaguardare il benessere dei minori nei casi in cui sono coinvolti. A differenza del CTU, che fa una valutazione imparziale, le considerazioni e valutazioni del CTP sono finalizzate ad avvalorare la posizione della parte che rappresenta.
Il ruolo di CTP, in qualità di esperto, trova spazio in diversi procedimenti giudiziari.
Il Consulente Tecnico di Parte o CTP è un esperto in psicologia forense e deve avere una specifica formazione. Quando viene nominato il CTU in un procedimento Civile, le parti possono a loro volta nominare il proprio Consulente di parte. Il ruolo di CTP nel Processo Civile inizia già prima delle vere e proprie operazioni, svolgendo attività di consulenza con l’Avvocato e con il cliente. Fa, inoltre, la disamina degli atti.
Quest’ultimo assiste alle operazioni peritali, propone approfondimenti al CTU, ne supervisiona l’operato e redige le sue osservazioni entro le scadenze previste dal Tribunale.
Alcune delle aree di intervento del consulente tecnico, ad esempio, sono:
Durante un processo penale si può richiedere che venga effettuata una perizia da alcuni esperti e questa può essere richiesta in diversi momenti: ad esempio, in incidente probatorio oppure durante il dibattimento. Anche in questi casi, come nei Processi civili, le parti possono nominare un loro consulente tecnico di parte che prenderà parte alle operazioni peritali e si interfaccerà col Perito. Il Consulente tecnico di parte nel processo penale può essere dalla parte del P.M, ma può anche essere nominato dall’indagato o imputato, così come dalla parte civile.
Nel caso dell’incidente probatorio, si effettua quando ciò che va esaminato rischia di essere soggetto a cambiamenti nel tempo e quindi vi è la necessità di “cristallizzare” la prova. L’incidente probatorio, tra le altre cose, è la sede privilegiata di ascolto dei minori coinvolti nel procedimento. Durante il dibattimento, invece, la perizia è richiesta quando è necessaria un’analisi di alcuni aspetti psicologici che può essere fatta solo con specifiche competenze tecniche.
L’intervento come consulente di parte può essere richiesto, ad esempio, nelle seguenti aree:
Con il termine “Parere pro veritate” si intende una valutazione oggettiva e tecnica (non di parte) che ha il fine di appurare la verità. Il parere pro veritate fatto dallo psicologo forense è una procedura diagnostica e porterà ad una relazione finale che contiene l’esito dell’accertamento psicologico. Può essere richiesta in varie fasi del procedimento. Ad esempio:
Questo tipo di valutazione si può fare su sola base documentale, quindi sulle carte processuali e sugli atti, oppure può prevedere una serie di incontri e di valutazioni psicodiagnostiche tramite test psicologici. Per questo si può parlare anche di psicodiagnosi forense.
Un accertamento di questo tipo può essere utile, ad esempio, nei seguenti casi:
L’elenco non è ovviamente esaustivo e il parere pro veritate può essere richiesto anche in molte altre circostanze. A seconda della richiesta specifica può rendersi necessario aggiungere anche la valutazione di un neuropsicologo, di uno psichiatra o di un medico legale che integrerà quella psicologica.
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